La Corte di Cassazione con sentenza n. 149 dell’8 gennaio 2021 statuisce che incombe sul lavoratore che sostiene di essere stato licenziato solo verbalmente, la prova di quanto avvenuto poiché la semplice cessazione dell’esecuzione delle prestazioni lavorative non è sufficiente a dimostrare il recesso del datore di lavoro essendo circostanza fattuale dal significato polivalente.